Art. 1
(Disposizioni per l'assunzione di personale in attuazione dell'
articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
)
1.
In attuazione dell'
articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni), con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.
2.
Nel rispetto dell'autonomia contabile dell'Assemblea legislativa stabilita
dall'articolo 47, comma 1, dello Statuto regionale
, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dell'Assemblea legislativa, nel distinto ruolo da quello della Giunta regionale così come previsto dall'
articolo 47, comma 3, dello Statuto regionale
, sono effettuate dall'Assemblea medesima in applicazione di quanto stabilito all'
articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114
, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.